Emotrasfusioni-STUDIO LEGALE ALTERIO & PARTNERS
In relazione alla responsabilità derivante da emotrasfusioni infette, negli ultimi anni, sono state registrate novità rilevanti.
Oltre alle condizioni definite dalla Legge 210 del 1992, esiste la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di emotrasfusioni di sangue infetto, citando direttamente in giudizio il Ministero della Salute.
Inoltre, se fino a pochi anni fa sussisteva il problema della prescrizione (il più delle volte insormontabile), a riguardo è intervenuta una rivoluzionaria pronuncia della Cassazione che agevola notevolmente le possibilità di richiesta danni:
“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c. 1, c.c, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. (Cass. SSUU 581/2008).
Dunque il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il soggetto che afferma di aver contratto per contagio una malattia, a causa di un fatto doloso o colposo di un terzo, decorre non dal giorno in cui il terzo determina la condizione che produce il danno altrui o in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto derivante dal comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e considerando le conoscenze scientifiche diffuse.
L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava, poi, non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge, o per regola tecnica, della documentazione sulla “tracciabilità” (c.d. principio della vicinanza alla prova).
Dottrina e giurisprudenza sono poi concordi nel ritenere che la responsabilità per omissione debba escludersi soltanto quando il comportamento omesso, anche in caso fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato. In sintesi: la responsabilità non sorge non perché non sia stato tenuto un comportamento antigiuridico, ma semplicemente perché quell'omissione non è causa del danno lamentato.
Il giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva), nel senso che tale evento non si sarebbe verificato se il soggetto agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa, dunque, attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone, al posto dell'omissione, il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. Considerato ciò, i principi generali che regolano la causalità di fatto sono, anche in materia civile, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p.
Tali norme devono tuttavia essere adeguate alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale: e, invero, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola del “più probabile che non”.
Di contro grava sul Ministero un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè venga utilizzato sangue non infetto, con la conseguenza che, un’eventuale omissione, giustifica una piena responsabilità civile.
MODALITÀ E PROCEDURA DELL’AZIONE LEGALE
Una volta verificata la fattibilità dell’azione, si dovrà procedere, in via preliminare, a una richiesta di risarcimento danni, tramite raccomandata a.r., che darà inzio a una breve fase c.d. stragiudiziale (ossia, una fase in cui verrà tentato un accordo con il Ministero della Salute).
Nel caso in cui questo tentativo non dovesse concludersi positivamente, sarà necessario convenire il Ministero in giudizio davanti al Tribunale e, dunque, intraprendere una causa vera e propria.