Infortunistica-STUDIO LEGALE ALTERIO & PARTNERS

Infortunistica stradale

         

In questo ambito, viene ricompresa la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, ossia il settore, quanto mai attuale, degli incidenti stradali, che trovano la loro disciplina, oltre che nel codice civile, anche nella L. 990/1969, anche se dal 01/02/2007 sono entrate in vigore nuove norme in materia di responsabilità e risarcimento danni da RCA.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA
E' la procedura applicata in tutti i casi in cui non sia utilizzabile il nuovo risarcimento diretto, e prevede che il danneggiato si rivolga, nel disbrigo di tutta la procedura, al danneggiante e alla sua compagnia assicurativa.

Quando i danni riguardano solo le cose la parte danneggiata invia richiesta di risarcimento alla compagnia della controparte (contestualmente o successivamente alla denuncia del sinistro gia' detta), specificando i fatti, i dati anagrafici e fiscali delle persone da risarcire (codice fiscale), il luogo ove le cose danneggiate rimangono disponibili all'ispezione, specificando date, ore e giorni di tale disponibilita'. E' bene inviare il tutto con raccomandata a/r, in modo da aver traccia dell'invio e della ricezione.
Se vi sono invece anche danni alle persone la richiesta viene inviata come sopra ma deve anche indicare i dati -completi di codice fiscale- delle persone che hanno subito lesioni (o che sono decedute) nonche' la descrizione dei fatti. Piu' precisamente devono essere indicati, riguardo ai danneggiati, l'eta', l'attivita', il reddito, l'entita' delle lesioni allegando le certificazioni mediche (compresa quella dell'avvenuta guarigione), l'eventuale riferimento ad assicurazioni sociali sottoscritte o, in caso di decesso, lo stato di famiglia.
NOTA: Se le certificazioni mediche non sono subito disponibili o complete, e' possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata. Nei casi tipici in cui la guarigione non e' immediata la pratica restera' aperta per un certo lasso di tempo durante il quale dovranno essere inoltrati tutti i certificati inerenti la continuazione della malattia. La pratica potra' dirsi conclusa, con decorrenza quindi dei termini di liquidazione a carico della compagnia, dal momento in cui sara' stata ricevuta la documentazione medica inerente la guarigione.

Entro uno specifico termine calcolato dalla ricezione della documentazione completa, la compagnia assicuratrice deve formulare un'offerta al danneggiato, oppure -in alternativa- deve specificare le motivazioni per cui non ritiene di fare offerte. I termini sono, rispettivamente:
- 30 giorni se il modulo e' sottoscritto dai conducenti coinvolti oppure se e' stato sottoscritto un modulo CAI;
- 60 giorni se sono contestati solo danni alle cose;
- 90 giorni se vi sono stati danni anche alle persone.

E' bene sapere, nel caso vengano contestati danni alla persona, che il danneggiato non puo' rifiutare gli eventuali accertamenti che la compagnia volesse compiere (perizie mediche, etc.). Se cio' accade, il termine di risposta, i 90 giorni, si sospende.

Se la compagnia ritiene che la documentazione sia incompleta deve chiederne integrazione al danneggiato entro 30gg dalla ricezione. In tal caso i termini di risposta decorrono, ovviamente, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Una volta che la compagnia propone un rimborso, si aprono tre scenari:
- il danneggiato accetta il risarcimento: In tal caso la compagnia deve versargli le somme entro 15gg dall'accettazione. Di solito viene fatta firmare una quietanza liberatoria, che preclude al danneggiato il diritto di avanzare richieste di maggior danno.
- il danneggiato non accetta: In questo caso la compagnia paga lo stesso la cifra proposta entro 15gg dalla non accettazione, ma la stessa deve considerarsi come "acconto". E' bene, in proposito, fare attenzione a cosa si firma. La riscossione da parte del danneggiato, di per se', non preclude la possibilita' di chiedere ulteriori risarcimenti -agendo giudizialmente- ma la firma di una quietanza liberatoria si'. Se viene richiesta la firma di una quietanza (ovvero di una ricevuta) e' importante che su di essa sia specificato che non sono preclusi i diritti di avanzare, se si ritiene, ulteriori richieste di risarcimento. La formula potrebbe essere, per esempio: "salvo l'eventuale maggior danno".
- il danneggiato non risponde: In questi casi la compagnia deve comunque liquidare il danno, entro 30gg dalla proposta. Gli effetti della riscossione sono gli stessi detti sopra, quindi ha importanza decisiva cio' che viene firmato all'atto di questa riscossione.

Se la compagnia non risponde entro i termini suddetti (con proposta di rimborso o con le motivazioni per cui non intende rimborsare), oppure se il danneggiato non intende accettare l'offerta proposta, dev'essere avviato un procedimento giudiziario di risarcimento nei confronti della compagnia del responsabile (chiamando in causa anche quest'ultimo). Cio' davanti ad un giudice, iniziando con una conciliazione, dopo aver inviato una raccomandata a/r di contestazione sottoforma di messa in mora. In questi casi, agire da soli o con un avvocato puo' dipendere da una scelta personale e dalla complessita' del caso (e' consigliabile, in generale, quando vi sono danni alle persone), ma anche dall'entita' del rimborso che viene chiesto. In questa scheda si trovano tutte le informazioni e le istruzioni pratiche riguardo la messa in mora e i passi successivi.

Durante il procedimento giudiziario, se il danneggiato si trova in stato di bisogno, puo' chiedere al giudice che gli venga pagata una somma a titolo, diciamo, di "anticipo" sulla liquidazione del danno, consistente al massimo in quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento totale. La decisione spetta al giudice che dovra' tener conto anche della gravita' degli elementi a carico del responsabile.

Nota:
Per quanto riguarda l'offera di liquidazione, il d.lgs. 198/07 (emanato per recepire la direttiva 2005/14/Ce ed in vigore dalla fine del 2007) ha precisato che essa deve essere -oltre che congrua- motivata, ovvero contenente i motivi che hanno spinto la compagnia ad elaborarla in quel determinato modo.
Lo stesso decreto precisa che si possono ottenere -dal centro di informazione italiano (organo dell'ISVAP)- informazioni sui dati assicurativi del veicolo che ha causato il sinistro nel quale siamo coinvolti. Riguardo questa possibilita' si attendono chiarimenti e disposizioni della stessa ISVAP, magari sul loro stesso sito.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (la nuova CID)
Il risarcimento diretto e' previsto dal nuovo codice delle assicurazioni agli articoli 149 e 150 ed e' stato reso attuativo dal d.p.r.254/2006. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1/1/2007, applicabili sui sinistri verificatisi a partire dal 1/2/2007.
L’A.N.I.A., associazione che raggruppa la totalita' delle imprese assicuratrici italiane, in applicazione all’art. 13 del d.p.r. suddetto, ha emanato la CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), ovvero una convenzione tra imprese assicuratrici con lo scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici. Questa convenzione ha in pratica sostituito la C.I.D precedentemente esistente, inglobandola e riferendola alle nuove procedure di risarcimento diretto.
Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il risarcimento diretto e' applicabile a condizione che gli stessi siano muniti della nuova targa prevista dal d.p.r.153/2006.

Vediamo, nel dettaglio, quando puo' essere applicata la procedura e come funziona:
Quando si applica
* Il risarcimento diretto si applica per tutti i sinistri tra due veicoli con danni agli stessi o ai loro conducenti (lesioni di lieve entita'), nonche' alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Se questi ultimi subiscono lesioni dovranno procedere alla richiesta di risarcimento del proprio danno secondo una specifica procedura, riportata piu' avanti. Per lesioni di lieve entita' si intendono quelle i cui postumi variano da 1 a 9 punti di invalidita' (permanente o temporanea), come il colpo di frusta o la frattura di un arto.
* Si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia oppure nella Repubblica di San Marino e nello Stato Citta' del Vaticano, a patto che siano assicurati con imprese che hanno sede legale nello Stato italiano oppure, in caso contrario, che possano esercitarvi l'attivita' assicurativa, nel rispetto di determinati adempimenti, dietro autorizzazione dell'ISVAP. Dette societa' debbono, inoltre, aver aderito al sistema del risarcimento diretto.
Come si procede
* La persona danneggiata -che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro- deve presentare domanda di risarcimento direttamente all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, inviandone copia per conoscenza all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto. In molti casi, quando non c'e' chiarezza sulla responsabilita' o viene ipotizzato un concorso di colpa, la domanda potra' essere presentata da tutti i conducenti alle rispettive compagnie. Queste poi, ovviamente, procederanno alla verifica dell'effettiva responsabilita'.
* La richiesta, per legge, puo' essere presentata sia per fax che con telegramma o raccomandata (a mano o a/r). In alcuni casi, ovvero se il contratto di assicurazione non lo esclude esplicitamente, l'invio puo' anche essere telematico. Il nostro consiglio, a livello cautelativo e per rendere certa la dimostrazione dell'invio e della ricezione, e' utilizzare sempre la raccomandata a/r.

La richiesta di risarcimento deve contenere:
- se i danni riguardano il veicolo o le cose contenute: i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive compagnie assicuratrici, la descrizione delle circostanze e della modalita' del sinistro, le generalita' di eventuali testimoni, l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia, il luogo, i giorni e gli orari in cui le cose danneggiate sono disponibili per le perizie e gli accertamenti necessari.
- se i danni riguardano anche i conducenti devono anche essere indicati: l’eta', l’attivita' e il reddito del danneggiato, l'entita' delle lesioni subite, se spetta o meno la prestazione di assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l'eventuale consulenza medico legale di parte (perizie mediche eventualmente effettuate), con indicazione del compenso spettante al professionista.

* La compagnia, ricevuta la richiesta, ne da' comunicazione alla compagnia dell'assicurato responsabile del sinistro (ritenuto tale, in tutto o in parte), con tutte le informazioni necessarie alla verifica delle coperture e all'accertamento della dinamica del sinistro. Se decide di liquidare il rimborso lo deve fare per conto della compagnia che assicura il veicolo della parte responsabile, sulla quale potra' poi, ovviamente, rivalersi.

Rimangono valide, riguardo tutte le fasi successive alla richiesta di risarcimento (tempi di risposta da parte della compagnia o di richiesta di dati integrativi e chiarimenti, procedure di risarcimento e di riscossione degli importi liquidati, modalita' di contestazione in caso di disaccordo, diritto di accesso agli atti, etc.etc.), le disposizioni gia' descritte riguardanti la procedura ordinaria.

E' bene, in proposito, evidenziare alcune peculiarita' del risarcimento diretto:
- la legge prevede che la compagnia di assicurazione fornisca assistenza informativa e tecnica, in particolare offrendo adeguati supporti tecnici per la compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, controllando ed eventualmente integrando i dati. Deve inoltre illustrare i nuovi criteri di accertamento della responsabilita' fissati dalla legge (allegato A del decreto attuativo) da seguirsi obbligatoriamente.
Tale attivita', teoricamente, dovrebbe permettere all'assicurato, anche se inesperto, di evitare l'utilizzo di un legale o di un fiduciario. Eventuali spese legali che l'assicurato sostenesse, infatti, non vengono per legge rimborsate dalla compagnia (si legga piu' avanti);
- il termine entro cui la compagnia deve fare l'offerta o specificare i motivi per cui non intende farla (30, 60 o 90gg, vedi procedura ordinaria), decorre ovviamente dall'invio della denuncia alla propria compagnia di assicurazione o, nel caso vengano richiesti dati integrativi o chiarimenti, dalla data di ricezione degli stessi;
- se la compagnia ritiene che il sinistro non rientri nell'ambito di applicazione del risarcimento diretto, deve informarne il danneggiato con raccomandata a/r da inviarsi entro 30gg dalla ricezione della richiesta di risarcimento. Entro lo stesso termine deve anche inviare tutta la documentazione gia' acquisita sul caso alla compagnia della parte responsabile, se nota. Questa, a sua volta, deve fare l'offerta o fornire i motivi per cui non intende farla entro i termini gia' noti (30, 60 o 90gg) calcolati dalla ricezione della documentazione suddetta. In pratica si attiva, in questi casi, la procedura di risarcimento ordinaria.
- la quietanza liberatoria che il danneggiato firma nel momento che accetta la liquidazione proposta dalla propria compagnia e' valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia di assicurazione.
- nel caso in cui la somma offerta dalla compagnia assicuratrice venga accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona. Questo punto, molto osteggiato dagli avvocati e dalle imprese che offrono assistenza e consulenza (come le agenzie di infortunistica stradale), potrebbe subire aggiornamenti o modifiche anche dell'ultimo minuto.
- la compagnia della parte danneggiata, una volta liquidato il rimborso, si rivale sulla compagnia della controparte (quella danneggiante). La legge prevede, in merito, che le stesse stipulino apposite convenzioni per la gestione dei risarcimenti, convenzioni che prevedono la la creazione di una stanza di compensazione, che -almeno teoricamente- dovrebbe operare in modo autonomo rispetto alle compagnie. Si tratta in pratica dell'organizzazione informatica, resa disponibile per tutte le imprese di assicurazione, dei dati e dei criteri a cui riferirsi per il calcolo dei risarcimenti e per la loro rivalsa. L'organo a cui e' stata affidata questa "stanza di compensazione" e' la CONSAP.

- l'eventuale azione legale di risarcimento, da farsi nei casi di disaccordo (il rimborso non e' ritenuto sufficiente, oppure la compagnia non rispetta i termini di liquidazione o si rifiuta di liquidare il danno), deve ovviamente esser fatta -nei casi di risarcimento diretto- nei confronti della propria compagnia assicuratrice. L'altra compagnia, quella del danneggiante, puo' comunque chiedere di intervenire nel giudizio anche estromettendo quella del danneggiato, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Rimangono ferme, in tal caso, le disposizioni riguardo la successiva compensazione tra le due imprese.

Sull'entita' dei rimborsi connessi alla procedura di indennizzo diretto contano molto i forfait stabiliti dal Ministero dello Sviluppo economico che le compagnie utilizzano per rimborsarsi tra di loro tramite la suddetta "stanza di compensazione" gestita dalla CONSAP. Si tratta in pratica degli importi che le compagnie dei soggetti responsabili degli incidenti rimborsano alle compagnie di quelli danneggiati, indipendentemente dalle somme che queste ultime decidono di liquidare ai propri assicurati. Per il 2008 i forfait sono di:
- euro 1.415 per danni a cose e veicoli;
- euro 3.250 per danni lievi ai conducenti.
Fonte: comunicato stampa Ministero dello Sviluppo economico del 3/12/07

Una caratteristica innovativa del risarcimento diretto e' il rimborso "in forma specifica", ovvero la possibilita' di ottenere, al posto del pagamento -con assegno o bonifico- del risarcimento riconosciuto (il cosiddetto rimborso "per equivalente'), la riparazione gratuita dell'auto attraverso officine convenzionate con la compagnia stessa.
La legge prevede che questa particolare forma di "rimborso" sia utilizzabile solo se espressamente prevista dal contratto e che ad essa debbano essere associati degli sconti sulle tariffe base, sconti che il contratto deve riportare in maniera chiara.

IL RIMBORSO DEL TERZO TRASPORTATO
Un'altra interessante novita' riguarda il rimborso del danno subito dal terzo trasportato. Egli dev'essere risarcito indipendentemente dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato deve inoltrare apposita domanda alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, seguendo la procedura di risarcimento ordinaria.
Se si apre una controversia, la compagnia della parte responsabile puo' intervenire nel giudizio e estromettere l'altra compagnia riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. In tal caso essa si assume gli oneri del risarcimento, e diviene la parte a cui il danneggiato deve riferirsi.
Queste disposizioni, contenute nell'art.141 del codice, si applicano in tutti i casi in cui il terzo trasportato subisca un danno, esclusi quelli in cui il sinistro sia cagionato da caso fortuito.

ACCESSO AGLI ATTI CHE RIGUARDANO IL RISARCIMENTO
Questa disposizione e' importante ed utile in tutti i casi in cui l'assicurato o la persona danneggiata vogliano consultare i documenti e gli atti riguardanti l'iter di risarcimento, ovvero il processo di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguarda (con eccezione degli atti inerenti l'accertamento di indizi o prove di comportamenti fraudolenti). La richiesta puo' essere inviata dopo la conclusione dei procedimenti (meglio se per raccomandata a/r riferendosi al diritto sancito dall'art.146 del codice, il d.lgs.209/05), e la compagnia deve ottemperare entro 60gg dall'invio stesso. Se non lo fa si puo' fare reclamo all'ISVAP, anche al fine di veder garantito il diritto.

L'AUTORITA' GARANTE, SEGNALAZIONI E RECLAMI
L'autorita' di vigilanza in campo assicurativo, ovvero l'ISVAP, e' garante della corretta applicazione della legge, e svolge la sua attivita' sia emanando regolamenti propri sia garantendo l'applicazione di quelli emanati dal ministero delle Attivita' Produttive e dall'Unione Europea. A questo istituto possono essere inoltrati reclami riguardanti l'accertamento dell'osservanza della legge e dei regolamenti. Tra i compiti dell'ISVAP c'e' anche il rilascio delle autorizzazioni alle imprese assicuratrici che intendono operare nel campo, sia in Italia che in altri stati, facenti parte dell'Unione Europea o meno.
Sul suo sito possono essere trovate molte informazioni utili sia sulla scelta della compagnia sia riguardo le varie caratteristiche delle polizze, nonche' istruzioni pratiche sull'inoltro di reclami, per iscritto oppure on-line.

CASI PARTICOLARI
Se il sinistro avviene in Italia con veicoli stranieri, la domanda di risarcimento va inoltrata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), che in seguito indichera' il nominativo della societa' incaricata di liquidare il danno. Per maggiori informazioni si puo' consultare il sito (clicca qui) nella sezione "I servizi UCI".

Se il sinistro avviene all'estero, in uno degli Stati del sistema Carta Verde, con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea piu' Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la richiesta di risarcimento puo' essere inviata direttamente al responsabile e alla sua compagnia assicuratrice oppure al rappresentante della stessa nominato in Italia (detto mandatario). L'impresa del danneggiante o il suo rappresentante in Italia deve fare l'offerta di risarcimento, oppure motivare l'intenzione di non risarcire il danno, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
Informazioni sugli indirizzi delle compagnie estere e dei loro rappresentanti in Italia possono essere richiesti al "Centro di informazione Italiano" istituito presso l'ISVAP. Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito dell'IVASS nella sezione dedicata ai consumatori

Se il sinistro avviene all'estero con un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non e' possibile. In questi casi, se l'incidente e' accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potra' essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato dove il sinistro avviene, se il veicolo che ha provocato il danno e' immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento. Gli indirizzi dei vari Bureaux, nonche' la lista dei Paesi aderenti al sistema Carta Verde, sono riportati nel sito dell'UCI.

Se il sinistro e' causato da un veicolo non assicurato, non identificato, posto in circolazione contro la volonta' del proprietario o assicurato con imprese poste il liquidazione coatta amministrativa, e' possibile ottenere il risarcimento dei danni attraverso il FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, istituito dalla legge 990/69. Il d.lgs.198/07 (che ha recepito la direttiva 2005/14/Ce ed e' entrato in vigore alla fine del 2007) ha aggiunto altri due casi nei quali e' possibile accedere al fondo, ovvero i sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeoe e sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.
Tutte le informazioni, anche pratiche, sulle regole e le procedure di accesso al fondo sono riportate sul sito della CONSAP, l'ente che si occupa della sua gestione.



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