Previdenza-STUDIO LEGALE ALTERIO & PARTNERS
Il settore della previdenza sociale è caratterizzato dall’erogazione di prestazioni sociali in denaro a copertura dei rischi invalidità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione, infortuni (professionali), malattia ed a tutela della maternità. I principali enti erogatori delle prestazioni sociali sono gli enti previdenziali (Ep) e i fondi pensionistici privati. Essi erogano un insieme di prestazioni che comprende, oltre a quelle previdenziali, anche un certo numero di prestazioni assistenziali e sanitarie. Il diritto alla prestazione spetta a chi abbia accumulato un numero minimo di anni di versamenti contributivi. Nell’ambito del sistema previdenziale la quota maggiore di spesa per prestazioni sociali è rappresentata dalle pensioni.
Le pensioni possono essere di tipo previdenziale o assistenziale e sono classificate in tre tipologie secondo il criterio giuridico-amministrativo:
- pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), erogate dall’Inps, dallInpdap e dagli enti previdenziali minori;
- pensioni indennitarie, erogate dall’'Inail e dall’'Ipsema;
- pensioni assistenziali, erogate dall’Inps e dal Ministero dell’economia e delle finanze (invalidità civile e accompagnamento).
Spesso si pensa che avere avuto un tumore dia la certezza di ottenere una indennità di accompagnamento o una pensione di inabilità. Ma non è sempre così! I requisiti di legge sono chiari e purtroppo spesso ci si affida a chi non è specialista in medicina legale, con scarso successo o con risultati inattesi.
I nostri esperti in medicina legale valutano tutte le patologie dei nostri assistiti e i requisiti amministrativi per poter ottenere una invalidità civile. Non basta il 74% di invalidità per ottenere un assegno mensile quando si ha un reddito superiore 5 mila euro. E non è nemmeno sufficiente una invalidità del 100% per ottenere una pensione in caso di reddito superiore ai 14mila euro.
Sono tante le valutazioni da farsi per non sprecare tempo e denaro e non rimanere delusi! Ed è per questo che "Dalla parte del danneggiato" è al tuo fianco per una valutazione gratuita del tuo caso. Anche in caso di verbale INPS negativo, i nostri esperti valuteranno se è opportuno effettuare un ricorso in tribunale.
Noi non cerchiamo però un facile bersaglio. Semplicemente, vogliamo fare chiarezza sulle vicende cliniche dei nostri assistiti e, in caso di invalidità civile accertata, desideriamo ottenere il recupero di quanto loro dovuto. Ecco perché cerchiamo sempre di mediare tra le parti in causa, ascoltando però, prima di tutto, la tua storia.
L’assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell’articolo precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).
Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
Le condizioni attuali del suddetto beneficio sono:
-età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
-essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
-avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
-disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.931,29;
-non svolgere attività lavorativa.
L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.