Resp. medica-STUDIO LEGALE ALTERIO & PARTNERS

Responsabilità medica

Anche i medici, come tutti, sbagliano, è un dato di fatto. I dati affermano che su 8 milioni di persone che vengono ricoverate ogni anno in Italia, 320mila (il 4% del totale) subiscono danni e circa 30mila muoiono a causa di errori nelle cure o nell’assistenza.
I medici sbagliano anche perché non comunicano tra loro, perché si “fidano troppo” del proprio occhio clinico, perché i Pronto Soccorso sono costantemente sovraffollati, perché alcuni specialisti si esprimono con parole troppo complicate, che un paziente già provato da dolore, ansia, e dubbi stenta a comprendere.
Noi non cerchiamo però un facile bersaglio. Semplicemente, vogliamo fare chiarezza sulle vicende cliniche dei nostri assistiti e, in caso di colpa medica accertata, desideriamo ottenere per loro un equo risarcimento per il danno subito.
Ecco perché cerchiamo sempre di mediare tra le parti in causa, ascoltando però, prima di tutto, la tua storia.

Ecco le prime 4 domande che ti faremo se deciderai di contattarci:
QUAL È IL CASO DI ERRORE MEDICO CHE HAI SUBITO?
Esaminiamo casi come: errata diagnosi, errato intervento chirurgico, omessa o tardiva diagnosi oncologica, danno da vaccino, danno estetico, errata terapia farmacologica etc Il tuo caso rientra tra quelli citati? È un caso diverso e molto complesso? Raccontaci nel dettaglio la tua storia!

QUANDO È AVVENUTO L’EPISODIO DI ERRORE MEDICO CHE HAI  SUBITO?
In linea di massima, per promuovere la richiesta di un risarcimento danni da responsabilità civile, il termine prescrizionale è di dieci anni da quando si è verificato l’evento colposo. Se ti rivolgi a noi per sottoporci il caso di un familiare deceduto in seguito al fatto colposo di un medico, si considererà la data della morte come giorno per calcolare la prescrizione.
Essendo però attualmente dibattuta la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità nei confronti dei congiunti del soggetto deceduto per fatto colposo di un medico, per prudenza è preferibile fare riferimento al più breve termine quinquennale (previsto in caso di responsabilità extra-contrattuale).
Pertanto, se il decesso fosse avvenuto nel gennaio 2018, la relativa pratica rientrerebbe nei termini (e dunque sarebbe potenzialmente procedibile) fino al gennaio 2023.

POSSIEDI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA AL CASO DI ERRORE MEDICO CHE INTENDI SOTTOPORCI?
Ovvero: cartelle cliniche, referti di esami, certificati medici, relazioni cliniche, referti di esami del sangue, referti di consulti specialistici, etc.
Qualora il caso riguardi uno o più ricoveri ospedalieri, è necessario procurarsi la cartella clinica completa.
Attenzione: la cartella clinica è cosa diversa dal cartellino di dimissioni che  viene normalmente rilasciato al termine della degenza.
Il cartellino di dimissioni, infatti, è “un estratto” della cartella clinica vera e propria, e contiene solo le informazioni principali del ricovero (ingresso, intervento,
diagnosi finale). Consiste quasi sempre in un cartoncino ripiegato, ed il suo rilascio avviene in automatico e senza costi.
Per procedere ad una valutazione medico-legale del caso, occorre quindi entrare in possesso della cartella clinica completa, che si richiede all’Ufficio Cartelle Cliniche di ciascun Ospedale, e viene da esso rilasciata, dopo circa 20/30 giorni a fronte del pagamento di un piccolo contributo in denaro (di importo commisurato al volume della cartella stessa).
L’Ospedale è tenuto a rilasciare, su richiesta, le cartella cliniche, così come i medici privati sono obbligati a rilasciare ai pazienti tutta la documentazione che li riguardi: si tratta, infatti, di dati sensibili e personalissimi, di legittima titolarità del paziente.
Lo scopo di queste precisazioni è farti comprendere che hai pieno diritto ad entrare in possesso di tutta la documentazione medica che ti riguarda, indipendentemente dalle motivazioni che potrebbero opporre i sanitari. Quindi, se l’Ospedale o il medico privato esercitano una qualche “resistenza” a consegnarti documenti, ricordati di far valere, con decisione e garbo, i tuoi diritti, utilizzando un approccio cordiale e non bellicoso. Ancora: se l’Ospedale o il medico a cui hai richiesto la documentazione, ha opposto lo smarrimento, lo stralcio o la soppressione della stessa, puoi richiedere una dichiarazione scritta attestante tali circostanze.
Tiriamo allora le somme: perché la pratica sia anche solo potenzialmente procedibile, è essenziale la disponibilità di tutta la documentazione medica che la riguarda.
Ultima indicazione a questo riguardo: devi ordinare la documentazione medica tutta (cartelle cliniche, prescrizioni, referti specialistici etc.) in tassativo ordine cronologico, senza altro criterio. Tale accorgimento ci renderà molto più semplice lo studio del carteggio in occasione dell’incontro in studio e, soprattutto, ci sarà estremamente utile quando andremo a scannerizzare la documentazione per trasferirla su file.

IL CASO CHE CI STAI SOTTOPONENDO RIGUARDA TE PERSONALMENTE O UN TUO FAMILIARE?
Il nostro modus operandi contempla un rapporto diretto con il soggetto danneggiato, fatta eccezione per il caso che esso sia un minore o un defunto.
Nell’ipotesi di persone anziane, il contratto deve essere sottoscritto in studio dal diretto interessato, e non per procura.
Allo stesso modo, le fasi salienti della gestione della pratica (visita medicolegale, comunicazione dell’avvenuta proposta transattiva, firma della quietanza, eventuale decisione di procedere in giudizio) devono coinvolgere il danneggiato in prima persona, e non suoi parenti stretti o delegati.
Qualora il diretto interessato sia invalido o allettato, il modo migliore di procedere è quello di valutare preventivamente e sommariamente la procedibilità della pratica e la completezza della relativa documentazione (magari anche mediante un incontro in studio con un familiare), e ad esito positivo di tale vaglio di procedibilità, fissare un incontro domiciliare per la sottoscrizione della pratica per mano del danneggiato.
Nel caso, invece, di decesso per fatto colposo del medico, potranno procedere i suoi legittimari, o eredi legittimi, o testamentari. Nel caso in cui gli eredi siano più d’uno, è preferibile che essi procedano congiuntamente (almeno al momento dell’invio della lettera di messa in mora, se non già in fase di firma del mandato alla nostra Società), anche se tale circostanza non è
indispensabile.
Nell’ipotesi di danneggiato di età inferiore ad anni 18 al momento dell’evento sinistroso, ciascun genitore, o ancor meglio entrambi, potranno sottoscrivere il contratto in qualità di rappresentanti legali.

Di seguito si riportano le fattispecie che, pur rientrando nei casi di errore medico che ci vengono spesso riportati, non sono meritevoli di attenzione ai
ini risarcitori:
Errata diagnosi, smentita nel breve periodo (2/3 settimane);
Errori medici o diagnostici che non hanno prodotto danni, o non hanno peggiorato quelli già sussistenti;
Errori medici che procurano SOLO danni morali;
Condotte scortesi dei medici privati o ospedalieri, e dei paramedici;
Ritardi nella prenotazione di esami diagnostici per questioni di lista d’attesa.
In linea generale, in ambito di responsabilità medico-sanitaria, se un comportamento attivo od omissivo, anche se errato o censurabile, non ha prodotto un danno concreto (permanente o temporaneo, ma in quest’ultimo caso di durata consistente), non può essere oggetto di richiesta di risarcimento, e dunque per non presenta il presupposto essenziale di procedibilità.

QUALI SONO I CASI DI RESPONSABILITÀ MEDICA DA ESCLUDERE?
Una volta stabilita la procedibilità della pratica, ti esporremo con massima chiarezza i termini del nostro contratto e le modalità di gestione della pratica stessa.
La nostra politica consiste nell’approcciarsi in maniera conciliativa con la controparte (Azienda ospedaliera, Casa di Cura privata, medico o relative Compagnie Assicurative), chiedendo un accertamento delle fattispecie oggetto di contestazione nell’ottica di giungere ad un accordo transattivo, qualora vi sia un sensato riconoscimento di responsabilità. Dunque - sarà bene specificare per i più timorosi – non denunceremo medici e/o Ospedali, non sporgeremo querele né avvieremo sin da subito un processo civile.
Niente denunce o querele. Non si cerca lo “scontro”, ma un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
Il nostro primo approccio sarà stragiudiziale e bonario, volto in buona sostanza a verificare la possibilità di intavolare trattative per un accordo.

COSA ACCADE SE LA PRATICA È PROCEDIBILE?
Devi sapere che, prima di muovere una qualsivoglia contestazione alla potenziale controparte, si dovrà ottenere parere positivo da parte del nostro onsulente legale, all’esito di una visita presso lo Studio Legale Alterio e della sua rete di specialisti.
Terminato lo studio del caso, potrebbero verificarsi due ipotesi:
A) Il medico legale rende parere negativo.
Questo conclude sul nascere il nostro accertamento, e la pratica va archiviata. Il medico legale non è tenuto, per contratto, a motivare il suo convincimento.
La comunicazione del parere medico legale negativo, e della conseguente archiviazione della pratica, viene effettuata telefonicamente, e in tale occasione
si riferisce al cliente la definitiva estinzione del mandato conferito, senza alcun onere a suo carico.
B) Il medico legale rende parere positivo.
Possiamo procedere finalmente con l’avvio della pratica stragiudiziale, indirizzando una lettera di messa in mora alla controparte nella quale, riportando molto brevemente le conclusioni rassegnate dal nostro consulente, la inviteremo a contattare i nostri Uffici Legali per una definizione conciliativa della controversia.
Da questo momento in poi la controparte (o la sua Compagnia Assicurativa) avvierà una propria istruttoria interna per verificare la fondatezza delle nostre contestazioni e, al termine di tale iter (della durata di circa 9/10 mesi), comunicherà ai nostri Consulenti Legali la propria decisione: formulare un’offerta transattiva
respingere ogni addebito

IL VAGLIO DEL MEDICO LEGALE
In quest’ultimo caso, la fase stragiudiziale potrà considerarsi conclusa, con conseguente estinzione del mandato professionale a noi conferito, senza alcun onere per il cliente.
Qualora, invece, i nostri Consulenti Legali dovessero comunicare l’intenzione di proseguire la trattazione della pratica in via giudiziale, fisseremo un incontro in studio, allo scopo di presentarti tale opportunità. Ricordiamo comunque che il primo obiettivo è quello del raggiungimento di un accordo transattivo.
Vediamo, ora, cosa accade se la fase stragiudiziale si conclude con la formulazione di un’offerta dalla controparte o dalla sua Compagnia Assicurativa.
In caso di formulazione di una proposta transattiva dalla controparte o dalla sua Compagnia Assicurativa, la valutazione in ordine alla congruità dell’importo sarà di competenza dei Professionisti incaricati.

FORMALIZZARE L’ACCETTAZIONE
Qualora la Società ritenga opportuno accettare l’offerta, la sottoporrà al cliente per la sola formalizzazione dell’accettazione e relativa quietanza.
Per fissare un appuntamento oppure per richiedere una consulenza on.line
inviare una mail a
studiolegalealterio@gmail.com