Ris da violenza-STUDIO LEGALE ALTERIO & PARTNERS

DANNI DA REATI VIOLENTI

Il cittadino dell’Unione Europea che è stato vittima di un'’aggressione violenta di qualsiasi genere, anche a sfondo sessuale (oppure gli eredi di un soggetto deceduto per omicidio), ha il diritto di richiedere allo Stato membro, nel quale è stato realizzato il reato, il risarcimento del danno in caso di non individuazione del colpevole e/o di impossibilità di quest’ultimo di provvedere al risarcimento.

Lo Stato italiano, quindi, è obbligato in forza di disposizioni comunitarie a risarcire il danno che qualsiasi cittadino (sia cittadino italiano, che di altri stati membri dell’Unione Europea) abbia subito a causa di un reato violento.

Fin dalla decisione quadro n. 2001/220/GAI adottata il 15 marzo 2001 lUnione europea ha cercato di garantire alle vittime di reati violenti un adeguato risarcimento per i danni subiti.
Questo sistema ha poi trovato attuazione con la direttiva comunitaria n. 2004/CE/80, con la quale è stato stabilito un obbligo di cooperazione fra gli stati membri volto a facilitare alle vittime dei reati l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. 
La direttiva muove infatti dal presupposto che le vittime dei reati molto spesso non possono ottenere dall’autore un risarcimento, perché questi non dispone delle risorse necessarie per ottemperare alla condanna, o perché magari l’autore stesso resta sconosciuto o si è sottratto alla giustizia.
Viene inoltre favorita l’introduzione di un sistema di cooperazione fra le autorità degli stati membri quando il reato venga commesso in un paese diverso da quello di residenza della vittima. 
L’art. 12 del provvedimento citato prevede infatti che tutti gli stati membri debbano provvedere ad adeguare le rispettive normative nazionali al fine di garantire l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che consenta loro di ottenere un indennizzo equo ed adeguato.
La direttiva doveva trovare attuazione entro il 1° luglio 2005.
L’Italia, oltre a non aver ancora ratificato la Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (adottata a Strasburgo il 24 novembre 1983), non si è finora adeguata né alla decisione quadro né alla direttiva del 2004, ignorando del tutto i precetti sovranazionali.
Nel 2010, con la sentenza n. 3145, il Tribunale di Torino per la prima volta ha riconosciuto l’inadempimento dell’Italia alla normativa comunitaria, condannando lo Stato italiano al risarcimento del danno nei confronti della vittima del reato.
Si trattava precisamente di una ragazza che era stata sequestrata e sottoposta a violenze e percosse da parte di due giovani per un’intera notte, i quali si erano poi resi latitanti e che comunque non disponevano di mezzi economici necessari al risarcimento del danno.
Il tribunale torinese, dopo aver accertato il mancato adeguamento dello stato italiano alla normativa sovranazionale sul punto, ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento della somma di  90.000,00 alla vittima, a titolo di risarcimento del danno per le conseguenze morali e psicologiche, senza alcuna istruttoria.
Detta sentenza apre un nuovo scenario, consentendo alle vittime di reati violenti ed intenzionali di accedere concretamente al risarcimento del danno nei confronti dello Stato nelle situazioni sopra evidenziate.
In particolare occorrerà instaurare un’apposita controversia presso il tribunale competente al fine di veder riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni.