Risarcimento-STUDIO LEGALE ALTERIO & PARTNERS
Responsabilità contrattuale
Ricorre allorché, stipulato un contratto, uno dei due contraenti non adempie la propria obbligazione, ad es: il venditore non consegna la cosa venduta al compratore; e tale inadempimento può causare deidanni all'altro contraente (il compratore ad esempio), che potrà quindi pretendere il risarcimento dei danni subiti.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, prescinde dall'esistenza di un contratto, ma sorge quando si verifichi un fatto illecito, ossia quando un soggetto commette un fatto, o per colpa o con dolo, che cagiona ad altri un danno ingiusto.
E' una categoria giuridica molto ampia, che racchiude diverse fattispecie di responsabilità: Si va dall'ipotesi più generale dell'art. 2043 c.c., che sanziona chiunque cagiona ad altri con il proprio fatto doloso o colposo un danno (esempio tipico la c.d. responsabilità medica) a ipotesi più specifiche e particolari, come quella dei genitori per danni causati dai loro figli minori, quella del proprietario di animali quando feriscono altre persone, o il proprietario di un edificio il cui crollo abbia provocato danni a terzi.